Art. 10.
(Norma transitoria).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica amministrazione è tenuta ad adeguare le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale alle finalità di cui all'articolo 1. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. È istituito un apposito gruppo di lavoro, formato dai rappresentanti dei Ministeri interessati con il compito di monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.